Ecco chi siamo:L' associazione sportiva dilettantistica “Pattini e Pareti”, è stata costituita nel 2003 ed è fondata sull’attività di volontariato senza scopo di lucro. Ogni anno organizza saggi di pattinaggio, feste sul ghiaccio e gare di arrampicata.
L’associazione “Pattini e Pareti” opera per: • promuovere la conoscenza e la pratica dell’arrampicata
Grazie al contributo di molti volontari, ci è possibile garantire una politica dei prezzi favorevole agli utenti ed in particolare ai giovani, verso i quali, per statuto, rivolgiamo la nostra maggiore attenzione. La bellezza e l’unicità delle strutture sportive, l’ambiente naturale circostante, le attività come l’arrampicata, il boulder, il pattinaggio artistico e l’hockey favoriscono l’aggregazione e la crescita individuale e sportiva dei partecipanti. Quanto ricaviamo dalle nostre iniziative è destinato a migliorare le strutture e gli impianti, ad attrezzare nuovi itinerari di arrampicata nelle palestre naturali dei territori a noi vicini e a sostenere iniziative di solidarietà con i paesi montani del terzo mondo. Particolare attenzione è rivolta alle scuole, ai centri ricreativi e ai bambini. I corsi di pattinaggio, di gruppo o individuali dalla durata di otto lezioni, si svolgono tutti i giorni, compresi sabato e domenica mattina. Sono in programma racconti di viaggi e proiezioni di documentari di scalate effettuate da alpinisti di grande valore; sono già stati nostri ospiti Simone Moro, Sergio e Marco Dalla Longa, Il Presidente (Claudio Armati)
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Sportiva Dilettantistica “PATTINi E PARETI” TITOLO IDenominazione e sedeArt. 1 – E’ costituita con sede in Ponteranica in via 8 Marzo, presso il Centro Sportivo Comunale, l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Pattini e pareti”. TITOLO II
Scopo e oggettoArt. 2 – L’Associazione è basata su principi solidalistici e di aggregazione sociale e non ha scopo di lucro: si propone di offrire ai soci e ai partecipanti idonei ed efficienti servizi relativi alle esigenze culturali, motorie e sportive che hanno come riferimento l’arrampicata sportiva, il pattinaggio artistico, gli sport invernali, e più in generale ogni attività di natura alpinistica e ambientale. L’Associazione si articola in sezioni che curano le diverse specialità. Art. 3 - A questo fine l’Associazione: a) Promuove la conoscenza e la pratica dell’arrampicata sportiva e del pattinaggio artistico; b) Promuove la conoscenza e la diffusione dell’alpinismo e dell’esplorazione ambientale in tutte le sue forme; c) Promuove e coordina iniziative volte alla tutela della natura e dell’ambiente; d) Promuove la divulgazione degli sport alpini operando nel campo della pratica sportiva dilettantistica, dell’informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere; e) Promuove e gestisce attività volte a favorire la crescita e lo sviluppo del turismo solidale e d’interscambio tra diverse culture; f) Valorizza il territorio mediante l’individuazione e l’attrezzatura di nuovi luoghi per la pratica degli sport alpini; g) Opera in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni e le Associazioni, con le agenzie educative per promuovere la conoscenza e l’interesse al mondo della montagna e agli sport che vi si praticano; h) Realizza progetti di attività ludico-sportive indirizzati anche alle scuole del territorio, i) Organizza corsi rivolti a tutta la popolazione, con particolare riguardo ai giovani; j) Gestisce e promuove corsi d’istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento anche in collaborazione con altre associazioni; k) Gestisce immobili e impianti e luoghi sportivi e ricreativi; l) Gestisce punti di ritrovo, bar, tavole calde e attività similari connesse con le attività svolte nel campo culturale ricreativo sportivo; m) Promuove la collaborazione con altre associazioni presenti nel territorio per perseguire meglio gli scopi sociali; n) Promuove e organizza attività sportive dilettantistiche in tutte le discipline alpine e più in generale quelle connesse con l’ambiente montano; o) Organizza gare, concorsi, manifestazioni di natura dilettantistica sportiva. TITOLO III
Soci Art. 4 –Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque condivida gli scopi dell’associazione e si impegni a realizzarli. Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà richiedere la tessera sociale. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio e si impegnerà ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. Art. 6 - La qualità di socio da diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti, a partecipare alle elezioni degli Organi direttivi. I soci sono tenuti: all’osservanza dello Statuto, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e al pagamento della quota sociale. La quota sociale, versata annualmente all’atto del tesseramento, nell’entità fissata dal Consiglio Direttivo, individua il socio quale ordinario o sostenitore. I soci ordinari e sostenitori hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri verso l’Associazione, mentre possono essere diverse alcune garanzie, come quelle assicurative, in ordine alle quali delibera l’assemblea dei Soci. Art. 7 – I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, e dei servizi a cui intendono accedere. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. TITOLO IV
Dimissioni, recesso ed esclusione Art. 8 – La qualifica di Socio si perde per dimissioni, recesso, esclusione. Art. 9 – L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo Generale nei confronti del Socio:
L’esclusione diventa operante all’atto della comunicazione all’interessato della decisione del Consiglio Direttivo Generale. Art. 10 – Le deliberazioni assunte in materie di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante lettera. I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci. TITOLO V
Patrimonio sociale e rendiconto
Art. 11 – Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dai contributi associativi, da eventuali obbligazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il patrimonio sociale tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il patrimonio sociale non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, fra i soci durante la vita dell’Associazione, né all’atto dello scioglimento. Art. 12 – L’esercizio sociale va dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da presentare all’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature. TITOLO VI
Organi dell’Associazione
Art. 13 – Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea dei soci b) il Consiglio Direttivo Generale c) il revisori dei Conti, qualora venga nominato d) i Consigli Direttivi di sezione Assemblee
Art. 14 – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della Sede Sociale, almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo (nella Sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 15 – L’Assemblea ordinaria:
Essa ha luogo almeno due volte all’anno, una entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale e l’altra all’inizio dell’anno sociale per la presentazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno 1/5 degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. Art. 16 – L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.
Art. 17 - In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale, con esclusione delle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio consuntivo e la modifica dello Statuto, alla quale hanno diritto di voto solo gli associati che abbiano compiuto i 18 anni. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. Art. 18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo Generale
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo Generale è formato da un minimo di 5 membri ed un massimo di 8 membri scelti tra i soci e dai Responsabili delle Sezioni che assumono la carica di Vice Presidenti dell’associazione. Al Consiglio Direttivo Generale partecipano, senza diritto di voto, rappresentanti delle associazioni che operano con le stesse finalità o con le quali si gestiscono spazi in comune, così come individuate con apposita delibera. Partecipano al Direttivo, senza diritto di voto, gli altri membri dei direttivi di sezione che non fanno parte del Direttivo Generale.
I componenti del Consiglio Direttivo Generale restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo Generale elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo Generale è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.
La convocazione è fatta con preavviso di almeno quattro giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
Consiglio Direttivo di Sezione
Art. 20 - E’ formato da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque, eletti tra i componenti dell’Associazione che hanno specifici interessi per l’attività della sezione nell’assemblea annuale in cui si rinnovano le cariche sociali.
I componenti del Consiglio Direttivo di Sezione restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo di Sezione elegge nel suo seno il Responsabile di Sezione ed il suo vice.
Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato dal Responsabile di Sezione tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.
La convocazione è fatta con preavviso di almeno quattro giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Il Consiglio Direttivo di sezione ha i più ampi poteri per lo studio, la programmazione e la gestione della propria attività. In particolare spetta al Consiglio Direttivo di Sezione:
Il Direttivo di Sezione ha autonomia finanziaria e capacità di spesa nell’ambito del programma e dei budget stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo e delle sue variazioni. Le modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria della sezioni sono definite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Generale. Commissioni
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo Generale e i Consigli Direttivi di sezione possono costituire commissioni con il compito di approfondire specifici problemi.
Presidente del Consiglio Direttivo Generale
Art. 22 - Il Presidente del Consiglio Direttivo Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo Generale, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione; in caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente.
Presidente del Consiglio Direttivo di Sezione
Art. 23 - Il Presidente del Consiglio Direttivo di Sezione viene eletto dal Consiglio Direttivo di Sezione, ha la rappresentanza della Sezione; in caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente.
Comitati tecnici
Art. 24 - Sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo Generale e dai Consigli di Sezione per specifici settori.
Sono formati da tre a cinque membri e nominano al proprio interno il direttore.
Sindaco revisore
Art. 24 - Il sindaco revisore e il suo supplente che interviene in caso di impedimento o assenza del titolare ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea.
Art. 25 - Il sindaco revisore ha il diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo. Art. 26 - Le cariche di consigliere e revisore sono incompatibili tra di loro. TITOLO VII Scioglimento dell’Associazione Art. 27 - La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per analoghe associazioni, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci. Disposizioni Finali Art. 28 - Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, valgono, per quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti. Art. 29 - Gli organi dell’Associazione eletti all’atto della sua costituzione, rimangono in carica un anno. Approvato il giorno 14 dicembre 2006 durante l’assemblea annuale dell’Associazione “Pattini e pareti” tenutasi nella sede sociale di via 8 Marzo in Ponteranica. |
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